Norme e tracciabilità
Quaderno di campagna digitale: cosa cambia dal 2027 per il registro dei trattamenti in vigneto
Il quaderno di campagna non è una novità: il decreto legislativo 150/2012 obbliga da anni acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari a tenere il registro dei trattamenti. La novità è il formato. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 l’Unione europea ha stabilito che il registro sia tenuto in formato elettronico leggibile meccanicamente, e il calendario per l’Italia è stato definito solo nel 2026. Per un’azienda viticola, che tratta la vite molte volte a stagione, conviene capire bene date e contenuti.
Il calendario, data per data
- 1° gennaio 2026: si applica il regolamento (UE) 2023/564. I registri non creati in formato elettronico vanno convertiti entro trenta giorni dalla data del trattamento (art. 3).
- 3 novembre 2025: il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203, pubblicato in quella data, consente agli Stati membri di non richiedere la conversione per i trattamenti effettuati prima del 1° gennaio 2027.
- 30 dicembre 2025: il decreto del Ministero dell’agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2026, usa la facoltà prevista dall’art. 3 del regolamento 2023/564 e stabilisce che i registri dei trattamenti effettuati sul territorio italiano siano obbligatoriamente convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026.
I trattamenti eseguiti nel 2026 devono risultare in formato elettronico entro il 31 dicembre 2026. Per i trattamenti successivi vale, salvo nuove disposizioni nazionali, la regola europea: conversione entro trenta giorni dalla data di utilizzo.
Il regolamento europeo consente agli Stati membri, per i trattamenti eseguiti fino al 2029, di concedere termini più lunghi, purché tutti i registri siano in formato elettronico entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Il decreto italiano del 30 dicembre 2025 non dice nulla sugli anni dal 2027 in poi: prima della prossima campagna conviene verificare con la Regione o con il proprio CAA se sono intervenute altre disposizioni.
Cosa resta uguale: le regole nazionali sul registro
Il formato elettronico si aggiunge alle regole già in vigore; non le sostituisce. L’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 150/2012 stabilisce che:
- il registro va conservato presso l’azienda e riporta, in ordine cronologico, tutti i trattamenti con prodotti fitosanitari;
- ogni trattamento va annotato entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione;
- devono comparire i dati anagrafici dell’azienda, la coltura trattata con la sua estensione in ettari, la data, il prodotto, la quantità impiegata in chilogrammi o litri e l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
Il comma 4 aggiunge che il registro va conservato almeno per i tre anni successivi a quello dei trattamenti annotati, insieme alle fatture di acquisto dei prodotti. Se i trattamenti sono eseguiti da un contoterzista, il titolare compila il registro allegando il modulo del contoterzista per ogni trattamento, oppure il contoterzista annota e controfirma ogni intervento direttamente sul registro aziendale.
Cosa cambia: contenuto e formato europei
Il regolamento 2023/564 uniforma il contenuto. Per i trattamenti di superficie, come quelli in vigneto, l’allegato chiede tra l’altro:
- nome del prodotto e numero di autorizzazione;
- data e, se del caso, ora di inizio del trattamento;
- dose, in chilogrammi o litri di prodotto;
- localizzazione dell’area trattata, quando disponibile tramite l’unità di terreno della domanda geospaziale della PAC, e numero di ettari trattati;
- coltura, secondo i codici EPPO, e stadio di sviluppo secondo la scala BBCH, se pertinente.
Il formato deve essere elettronico e leggibile meccanicamente (art. 2): un file strutturato che un programma possa leggere. Se l’autorità lo chiede prima della scadenza della conversione, i dati vanno forniti in formato elettronico entro quella scadenza o entro dieci giorni lavorativi, se questa data è anteriore (art. 4). Chi tratta per conto di altri deve dare al committente accesso al registro, o una copia, senza indebiti ritardi.
Il QDCA sul SIAN
Dalla campagna 2024 AGEA mette a disposizione sul SIAN il Quaderno di campagna dell’agricoltore (QDCA), integrato nel fascicolo aziendale (istruzioni operative AGEA n. 58). Le istruzioni ricordano che le informazioni del registro dei trattamenti e delle fertilizzazioni sono elemento obbligatorio del fascicolo aziendale e servono anche ai controlli della condizionalità rafforzata della PAC. Se e in che modo i dati tenuti in un altro programma possano essere caricati nel QDCA dipende dall’organismo pagatore e dal CAA che gestisce il fascicolo: è la prima domanda da porre.
Cosa fare prima del 31 dicembre 2026
- Raccogliere tutti i trattamenti 2026 annotati su carta, appezzamento per appezzamento, e controllare che ognuno abbia prodotto, numero di autorizzazione, dose, data, superficie e avversità.
- Allineare i nomi degli appezzamenti alle particelle del fascicolo aziendale: la localizzazione richiesta è quella delle unità di terreno della domanda PAC.
- Recuperare dai contoterzisti i moduli mancanti.
- Decidere con il CAA dove finisce il registro elettronico: QDCA sul SIAN, applicativo regionale o file esportato da un gestionale.
- Dal 2027, annotare ogni trattamento subito, non a fine stagione: con la regola dei trenta giorni il recupero di dicembre non è più possibile.
Le sanzioni
L’articolo 24, comma 13, del D.Lgs. 150/2012 punisce l’acquirente o l’utilizzatore che non rispetta gli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di reiterazione sono previste la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione.
Un registro che nasce già digitale
Il modo più semplice di rispettare il formato elettronico è non partire dalla carta. In GrapeFlow ogni trattamento si registra per appezzamento, dal telefono, con prodotto, principio attivo, dose, superficie trattata, tempo di rientro e intervallo di sicurezza; il registro si consulta e si stampa in qualsiasi momento. GrapeFlow non trasmette nulla al SIAN e non sostituisce il QDCA: tiene i dati ordinati da cui l’azienda o il CAA compilano il registro ufficiale. L’interfaccia è in inglese e in portoghese.
Il quaderno di campagna digitale, appezzamento per appezzamento, già dalla prossima stagione.
Inizia la prova gratuitaFonti
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 30 dicembre 2025, conversione nel formato elettronico del registro dei prodotti fitosanitari (GU n. 94 del 23-04-2026) · 31 ott 2026
- Gazzetta ufficiale dell’UE (copia BOE) — Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564, contenuto e formato dei registri dei prodotti fitosanitari · 31 ott 2026
- Gazzetta ufficiale dell’UE (copia BOE) — Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203, modifica del regolamento 2023/564 · 31 ott 2026
- Normattiva — D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 16 (registro dei trattamenti) · 31 ott 2026
- Normattiva — D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24 (sanzioni) · 31 ott 2026
- AGEA — Istruzioni operative n. 58, Quaderno di campagna dell’agricoltore (QDCA) · 31 ott 2026
Domande frequenti
Il quaderno di campagna digitale è già obbligatorio?
Il regolamento (UE) 2023/564 si applica dal 1° gennaio 2026. In Italia il D.M. 30 dicembre 2025 stabilisce che i registri dei trattamenti siano convertiti nel formato elettronico prescritto entro il 31 dicembre 2026; dal 2027 la conversione va fatta entro trenta giorni dal trattamento, salvo nuove disposizioni nazionali.
Si può ancora scrivere il quaderno di campagna su carta?
Il regolamento europeo ammette registri non creati in formato elettronico, purché siano convertiti nel formato prescritto entro i termini previsti. Il formato prescritto deve essere elettronico e leggibile meccanicamente, cioè strutturato in modo che un programma possa leggerne i dati.
Quanto tempo si deve conservare il registro dei trattamenti?
Almeno per i tre anni successivi a quello dei trattamenti annotati, insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012, art. 16, comma 4).
Mettetelo in pratica: ogni operazione registrata sulla sua partita.
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