Norme e tracciabilità
Dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola: chi la presenta, scadenze e come prepararla
Ogni autunno la stessa corsa: le uve sono in cantina, le fermentazioni sono appena finite e arriva la dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola. Le regole nazionali sono quelle del D.M. 18 luglio 2019, n. 7701, che attua i regolamenti (UE) 2018/273 e 2018/274; le istruzioni pratiche le pubblica ogni anno AGEA con una circolare, o l’organismo pagatore regionale dove esiste. Questa guida riassume obblighi e scadenze e propone un metodo per arrivare alla data senza sorprese.
Chi deve presentarla
L’articolo 3 del D.M. 7701/2019 elenca i soggetti obbligati:
- produttori di uva da vino che raccolgono e cedono tutta l’uva;
- produttori che raccolgono e vinificano soltanto uve proprie, oppure ne cedono una parte e vinificano il resto;
- produttori che raccolgono e vinificano aggiungendo uve o mosti acquistati, con o senza cessione parziale;
- produttori di vino che vinificano solo uve o mosti acquistati;
- intermediari di uve;
- associazioni e cantine cooperative.
La dichiarazione va presentata anche se la produzione di uva della campagna è pari a zero (art. 4, comma 5). Per i prodotti ottenuti in conto lavorazione dichiara chi detiene il prodotto al 30 novembre (art. 4, comma 6). Chi conferisce tutta l’uva a una cooperativa comunica produzione e rivendicazione tramite i quadri F2 e R, contenuti nella dichiarazione della cooperativa (art. 4, comma 4).
Chi è esonerato
- Dalla dichiarazione di vendemmia: i produttori con meno di 0,1 ettari di vigneto il cui raccolto non è commercializzato in alcuna forma, e quelli la cui uva è interamente consumata come tale, essiccata o trasformata direttamente in succo d’uva (art. 6).
- Dalla dichiarazione di produzione: gli stessi soggetti, chi ottiene meno di 10 hl di vino da prodotti acquistati senza commercializzarlo, e chi conferisce l’uva a una cooperativa riservandosi meno di 10 hl non commercializzati (art. 7).
Le scadenze
- Dichiarazione di vendemmia: 30 novembre di ogni anno, termine in vigore dalla campagna 2022/2023 (D.M. 31 ottobre 2022, n. 555831), fatte salve proroghe per produzioni tardive.
- Dichiarazione di produzione: 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre (D.M. 7701/2019, art. 5).
- Chi vinifica solo uve proprie, con o senza cessione parziale, può presentare la dichiarazione di produzione insieme a quella di vendemmia e rettificare la produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre (art. 5, comma 2).
Le date possono cambiare di anno in anno: per la sola campagna 2025/2026 il D.M. del 28 novembre 2025 ha spostato entrambi i termini al 12 gennaio 2026. Prima di organizzarsi conviene controllare la circolare AGEA e gli eventuali decreti di proroga della campagna in corso.
Non va confusa con la dichiarazione di giacenza, che riguarda mosti e vini presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio, esclusi quelli della vendemmia in corso, e si presenta tra il 1° agosto e il 10 settembre (vademecum ICQRF).
Cosa contiene
Le dichiarazioni si presentano per via telematica (art. 4). La dichiarazione di vendemmia comprende i dati anagrafici (quadro A), il riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C), la rivendicazione delle uve (quadro R), la cessione delle uve (quadro F) e il conferimento a cooperative o associazioni (quadro F2). La dichiarazione di produzione comprende i dati anagrafici, la produzione di vino e mosti (quadro G), l’uva acquistata (quadro I) e l’elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).
Chi conduce vigneti idonei a DO e IG rivendica le uve nel quadro R, indicando anche gli esuberi di resa entro i limiti dei disciplinari (art. 8). Per i vini DO e IG commercializzati prima della scadenza delle dichiarazioni si presenta una dichiarazione preventiva compilando in anticipo lo stesso quadro R. Chi tiene il registro telematico trova inoltre nel quadro G i dati di produzione risultanti dal registro al 30 novembre, riportati in automatico; se il quadro include prodotti di altre campagne, vanno corretti a mano (vademecum ICQRF).
Come prepararla senza corse dell’ultimo giorno
La dichiarazione è il riepilogo di dati che l’azienda ha già: il lavoro vero è averli puliti prima. Un metodo che funziona:
- Durante la vendemmia, registrare ogni conferimento con appezzamento, varietà, peso e data: è la base del quadro C e della rivendicazione.
- Controllare che superfici e varietà corrispondano allo schedario viticolo, perché la rivendicazione DO/IG riguarda i vigneti idonei e le rese ammesse dai disciplinari.
- Tenere separate le uve acquistate, con fornitore e documento di accompagnamento: servono per i quadri I e V.
- A fine novembre, riconciliare: chili di uva entrati, litri ottenuti per partita, cessioni e giacenze. Se il registro telematico è aggiornato, il quadro G si compila quasi da solo; se non lo è, qui emergono le differenze.
- Verificare le scadenze della campagna sulla circolare AGEA e, se si delega il CAA, consegnare i dati con almeno una settimana di anticipo.
Le sanzioni
L’articolo 78 della legge 238/2016 prevede, salvo che il fatto costituisca reato:
- da 300 a 3.000 euro per chi non presenta le dichiarazioni di raccolta, produzione e giacenza o le presenta in modo difforme, con minimo di 500 euro se la dichiarazione comprende prodotti atti a DOP o IGP; da 50 a 300 euro per errori non essenziali o per superfici fino a 0,50 ettari con produzioni inferiori a 100 ettolitri o 10 tonnellate;
- da 2.000 a 10.000 euro per chi dichiara un quantitativo maggiore di quello prodotto, raddoppiata oltre 10 tonnellate o 100 ettolitri;
- 1.000 euro per la presentazione in ritardo; se il ritardo non supera trenta giorni lavorativi la sanzione è di 300 euro, aumentata a 500 euro se la dichiarazione comprende anche vini DOP o IGP.
I numeri pronti, appezzamento per appezzamento
In GrapeFlow ogni conferimento di vendemmia si registra con appezzamento, vitigno e peso, e ogni partita di vino conserva l’origine delle uve e i volumi ottenuti. A fine novembre i totali per vitigno e appezzamento, le cessioni e le giacenze sono già lì da riportare nella dichiarazione. GrapeFlow non presenta la dichiarazione e non è collegato al SIAN: la compilazione resta all’azienda o al suo CAA. L’interfaccia è in inglese e in portoghese.
Pesate, partite e giacenze già riconciliate quando arriva la dichiarazione.
Inizia la prova gratuitaFonti
- MASAF — D.M. 18 luglio 2019, n. 7701, dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola · 31 ott 2026
- Regione Calabria — D.M. MASAF n. 643872 del 28 novembre 2025, proroga delle dichiarazioni per la campagna 2025/2026 · 31 ott 2026
- Regione Lazio — Vademecum vendemmiale ICQRF, campagna vitivinicola 2024/2025 · 31 ott 2026
- Normattiva — Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 78 (violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri) · 31 ott 2026
Domande frequenti
Entro quando si presenta la dichiarazione di vendemmia?
Il termine ordinario è il 30 novembre per la dichiarazione di vendemmia e il 15 dicembre per quella di produzione, riferita ai prodotti detenuti al 30 novembre. Le date possono essere prorogate: per la campagna 2025/2026 sono state spostate al 12 gennaio 2026.
Se non ho raccolto uva devo presentare la dichiarazione?
Sì: il D.M. 7701/2019 prevede che il produttore presenti la dichiarazione anche quando la produzione della campagna è pari a zero, salvo i casi di esonero dell’articolo 6.
Quanto costa presentare in ritardo la dichiarazione di vendemmia?
La legge 238/2016, art. 78, prevede 1.000 euro. Se il ritardo non supera trenta giorni lavorativi la sanzione scende a 300 euro, o 500 euro se la dichiarazione comprende anche vini DOP o IGP.
Mettetelo in pratica: ogni operazione registrata sulla sua partita.
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